FORMAZIONE OBBLIGATORIA

La formazione non è facoltativa: è la condizione per lavorare

Il D.Lgs. 81/08 (art. 37) e l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 stabiliscono un monte ore minimo di formazione per ogni figura. Senza la formazione prevista, il lavoratore non può essere adibito alla mansione.

Nessuna formazione = nessuna mansione. È un obbligo del datore di lavoro, sanzionabile per legge.

Il percorso del lavoratore

DALLA DIREZIONE ALLA CAMERIERA

Ogni persona in azienda parte da qui. La formazione cresce nel tempo: prima le basi, poi i rischi del proprio lavoro, poi l'aggiornamento periodico.

FASE 1
4 ore

Formazione generale

Concetti di base, diritti e doveri, organizzazione della prevenzione. Uguale per tutti i settori, non scade.

FASE 2
4–12 ore

Formazione specifica

I rischi reali della mansione e del settore. La durata dipende dalla classe di rischio dell'azienda.

EVOLUZIONE
6 ore / 5 anni

Aggiornamento

La formazione non finisce: ogni 5 anni va aggiornata per restare conforme e al passo con i rischi.

Totale ore del lavoratore per classe di rischio

Classe di rischio Generale Specifica Totale
Rischio basso 4h 4h 8h
Rischio medio 4h 8h 12h
Rischio alto 4h 12h 16h

+ aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutte le classi.

Il monte ore per figura

ACCORDO 2025 · D.LGS. 81/08

Lavoratore

ALLA BASE · OGNI LAVORATORE
4h generale + 4/8/12h specifica
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
Generale anche in e-learning; specifica secondo il rischio

Ogni lavoratore, dalla direzione alla cameriera ai piani, deve essere formato prima di essere adibito alla mansione.

Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Preposto

12 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni
Solo in aula o videoconferenza sincrona (no e-learning)

Novità 2025: durata aumentata da 8 a 12 ore e aggiornamento biennale.

Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Dirigente

12 ore (+6h per i cantieri)
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
Aula, videoconferenza o e-learning

Novità 2025: durata ridotta da 16 a 12 ore.

Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Datore di lavoro

16 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
Parte normativa e parte gestionale

Novità 2025: introdotto l'obbligo di formazione per il datore di lavoro.

Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Addetto antincendio

Liv. 1: 4h · Liv. 2: 8h · Liv. 3: 16h
Aggiornamento: Aggiornamento quinquennale
Parte teorica e prova pratica in presenza

Il livello dipende dal rischio incendio dell'attività.

Addetto primo soccorso

Gruppo A: 16h · Gruppi B-C: 12h
Aggiornamento: Ogni 3 anni (parte pratica)
In presenza con addestramento pratico

Il gruppo dipende dalla classificazione dell'azienda.

RLS — Rappr. dei lavoratori

32 ore
Aggiornamento: 4h (≤50 dip.) / 8h (>50) ogni anno
Secondo la contrattazione collettiva
Art. 37 D.Lgs. 81/08

Le regole introdotte nel 2025

Frequenza di almeno il 90% delle ore per ottenere l'attestato.
Massimo 30 partecipanti per aula.
Formazione del preposto solo in presenza o videoconferenza sincrona.
L'addestramento (es. uso di attrezzature e DPI) va sempre svolto sul campo.

Le ore indicate sono il monte ore minimo previsto dalla normativa e possono variare in base alla classificazione dell'azienda. Non vanno confuse con la durata del contenuto e-learning dei singoli moduli. La validità legale degli attestati dipende dal soggetto formatore qualificato che eroga il corso.

Slide PowerPoint — Normativa (Art. 37 e Accordo 2025)

15 diapositive pronte da proiettare: art. 37, Accordo Stato-Regioni 2025, durate, novità e regole comuni — con una verifica finale di 30 domande e soluzioni.

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